Non chiamare l’architetto: ecco chi è obbligatorio per legge per la sicurezza della tua casa

La sicurezza della casa, specialmente durante lavori di ristrutturazione o interventi edilizi, è regolata da precise leggi che impongono la presenza di professionisti specifici. Non sempre è l’architetto la figura obbligatoria; la normativa italiana identifica ruoli chiave che il proprietario deve rispettare affinché il cantiere sia sicuro e conforme alle disposizioni vigenti. Ignorare tali obblighi significa esporsi non solo a sanzioni pesanti, ma anche a possibili rischi in caso di incidenti o infortuni domestici.

I professionisti obbligatori per la sicurezza: quadro normativo

Le leggi sulla sicurezza nei cantieri domestici, in particolare il D.Lgs 81/2008, individuano alcune figure che il committente, cioè il proprietario di casa, deve necessariamente coinvolgere quando si esegue un intervento edilizio. La legge non impone in assoluto la presenza dell’architetto, ma obbliga la nomina di professionisti tecnici qualificati, a seconda delle specifiche lavorazioni e delle procedure autorizzatorie.

Principalmente, sono obbligatorie le seguenti figure:

  • Responsabile dei Lavori. Nei cantieri privati il proprietario assume automaticamente questo ruolo se non delega a terzi. Il responsabile deve verificare la idoneità tecnico-professionale di chi svolge i lavori e assicurarsi che vengano rispettate tutte le norme previste per la sicurezza, raccogliendo documentazione come iscrizioni camerali, certificazioni delle macchine e attrezzature, dispositivi di protezione individuale, attestati di formazione, certificati medici di idoneità e il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).
  • Coordinatore della Sicurezza. La nomina è obbligatoria per i lavori che richiedono Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), oppure quando nel cantiere sono presenti più imprese. Il coordinatore vigila affinché tutte le misure di sicurezza siano attuate e il cantiere sia conforme alle normative tecniche e sanitarie.
  • Datore di Lavoro (nel caso di imprese): è responsabile della formazione dei dipendenti, della loro sicurezza e dell’aggiornamento periodico.
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): analizza i rischi e monitora che le misure siano effettivamente applicate.

    Altre figure come il direttore dei lavori o il geometra sono molto spesso coinvolte, ma la legge li rende obbligatori solo in alcuni casi specifici. Per le ristrutturazioni di grande entità o che modificano la struttura portante, è prassi (oltre che buona norma) che il direttore dei lavori garantisca la regolare esecuzione, ma può coincidere con il coordinatore della sicurezza o con il progettista stesso.

    Responsabilità penale e civile del committente

    Il committente, anche in caso di lavori fatti “in economia” o tramite lavoratore autonomo, è direttamente chiamato a rispondere di eventuali infortuni, incidenti o danni provocati durante i lavori. Non importa che si tratti di piccoli interventi; la legge equipara ogni cantiere privato a un luogo di lavoro e stabilisce che il proprietario debba accertarsi dell’idoneità tecnica del personale chiamato, chiedendo certificati, attestati, documentazione contributiva e autorizzazioni.

    Se, infatti, accade un incidente e mancano le dovute verifiche o non sono stati nominati i professionisti previsti per legge, il committente rischia:

  • pesanti sanzioni amministrative;
  • rivalsa da parte degli assicuratori o delle autorità giudiziarie;
  • responsabilità penale diretta.

    Per questo è fondamentale non trascurare mai i permessi, le autorizzazioni, la documentazione di regolarità e la presenza di figure tecniche qualificate.

    Figure e procedure obbligatorie: quando e in quali casi

    La normativa distingue chiaramente i casi in cui la presenza di determinati professionisti è obbligatoria. In particolare, sono sempre necessarie nei lavori soggetti a:

  • Permesso di Costruire. Opere che modificano strutturalmente l’immobile o ne ampliano la volumetria richiedono il coinvolgimento di progettisti abilitati (architetto, ingegnere, geometra) e la nomina del coordinatore della sicurezza.
  • SCIA: interventi edilizi meno invasivi ma che comunque hanno impatto sulle parti strutturali, obbligano ad avviare procedure amministrative e la designazione delle figure previste dalla legge.
  • Opere in zone sismiche, varianti in corso d’opera o accertamento di difformità edilizie. In questi casi, i professionisti tecnici (architetto, ingegnere, geometra) svolgono funzioni di accertamento di conformità, certificazione delle tolleranze, e redazione dei documenti di sicurezza, come previsto dal cosiddetto Decreto Salva casa e dal Testo Unico dell’edilizia.

    Se nel cantiere operano più imprese, anche per lavori di modesta entità, la legge impone al committente di nominare il Coordinatore della Sicurezza sia per la progettazione sia per l’esecuzione dei lavori. In caso contrario, la responsabilità del committente è totale e diretta.

    Nei lavori affidati al lavoratore autonomo, il committente deve chiedere e conservare la documentazione tecnica che attesti la regolarità (iscrizione CCIAA, DURC, certificati di formazione e idoneità sanitaria).

    Formazione e idoneità dei professionisti: obblighi a tutela della sicurezza

    Oltre alla presenza obbligatoria di personale tecnico, la normativa richiede che i professionisti coinvolti dimostrino formazione, aggiornamento e idoneità specifica per il settore edile. Il datore di lavoro (impresa o lavoratore autonomo) deve pianificare e documentare i percorsi formativi dei lavoratori, così come il responsabile della sicurezza monitora costantemente l’adeguatezza delle procedure.

    Tra i principali obblighi per il professionista vi sono:

  • Possesso di attestati di partecipazione a corsi sulla sicurezza previsti dalla legge;
  • Aggiornamento periodico delle competenze secondo le modalità individuate dal D.Lgs 81/2008;
  • Certificazione sanitaria di idoneità;
  • Dotazione di dispositivi di protezione;
  • Conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali.

    Il committente è tenuto a raccogliere e conservare copie di tutta la documentazione: tale pratica scongiura rischi legali futuri e protegge la casa da potenziali incidenti.

    In sintesi, la figura dell’architetto non è sempre obbligatoria per legge, ma la presenza di tecnici abilitati (architetti, ingegneri, geometri), insieme al coordinatore della sicurezza e al responsabile dei lavori, è spesso indispensabile per garantire il rispetto della normativa e tutelare la sicurezza della tua abitazione. Ignorare questi obblighi significa esporsi a gravi conseguenze legali e mettere a rischio la propria casa e la propria serenità.

  • Lascia un commento