Legge di stabilità  2016: agevolazioni per chi investe in beni strumentali

Legge di stabilità  2016: agevolazioni per chi investe in beni strumentali

La Legge di Stabilità 2016 prevede un ammortamento del 140% per le imprese, gli esercenti e i professionisti che aquistano beni strumentali nuovi entro il 31 dicembre 2016. L'agevolazione vale anche per quelli acquistati in leasing.
La normativa definisce beni strumentali nuovi quei beni che non sono stati utilizzati in precedenza. Non rientrano in questa categoria la merce e i materiali di consumo. Rispetto al precedente credito di imposta per i nuovi investimenti, l' agevolazione non riguarda solo i beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, (macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione) ma anche le autovetture e i computer.

I commi 91 - 92 - 93 - 94 della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70):

91. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 40 per cento.
92. Fermo restando quanto disposto al comma 91 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresi' maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
93. La disposizione di cui al comma 91 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonche' agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
94. Le disposizioni dei commi 91 e 92 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e' effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 91 e 92.

 

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015

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